Cori contro Napoli, chiusa la curva della Juventus

ULTIMO AGGIORNAMENTO 18:09
Curva Juve chiusa
Curva Sud Juve (Getty Images)

Cori contro Napoli, il Giudice Sportivo ha chiuso la curva della Juventus.

E’ questo il verdetto emesso in giornata dal giudice sportivo in merito a quanto accaduto durante Juventus-Napoli sabato 29 settembre. Nel corso del match, dalla Tribuna Sud sono stati intonati diversi cori offensivi nei confronti della città di Napoli, che hanno portato alla chiusura del settore dello Stadium per un turno. Per la società bianconera, prevista anche un’ammenda da 10mila euro. Anche la società azzurra è stata sanzionata con un’ammenda (15mila euro). Stesso trattamento per la Roma, che dovrà pagare solamente 5mila euro per quanto accaduto nel corso del derby contro la Lazio.

Cori Napoli, curva Juventus chiusa: il dispositivo

Ecco nel dettaglio il dispositivo del giudice sportivo:

“Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori
ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice
territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori
della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel
settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto
del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei
confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato
autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro
segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12
comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con
assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla
fattispecie di denigrazione di matrice razziale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del
primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria;
sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A.
del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società
concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che
peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex
art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.